Art. 18.
                   (Ordinamenti plurilegislativi)
   1.  Se  nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della  presente  legge  coesistono  piu'  sistemi  normativi  a  base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i
criteri utilizzati da quell'ordinamento.
   2.  Se  tali criteri non possono essere individuati, si applica il
sistema  normativo  con  il  quale  il  caso  di  specie  presenta il
collegamento piu' stretto.