Art. 19.
                    (Apolidi, rifugiati e persone
                       con piu' cittadinanze)
   1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano
la  legge  nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata
si  applica  la  legge  dello  Stato del domicilio o, in mancanza, la
legge dello Stato di residenza.
   2.  Se  la  persona  ha  piu' cittadinanze, si applica la legge di
quello  tra  gli  Stati  di  appartenenza  con  il  quale  essa ha il
collegamento  piu'  stretto.  Se  tra  le  cittadinanze  vi e' quella
italiana, questa prevale.