Art. 7.
             Modifica alle norme in materia di controllo
                 dell'attivita' urbanistico-edilizia
  1.  Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche
ed integrazioni recate dal presente articolo.
  2.  All'articolo  4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni
dall'ordine   di   sospensione  dei  lavori"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "sessanta  giorni  dall'ordine  di sospensione dei lavori.
Decorso  tale  termine,  qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi  di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde
efficacia.".
  3.  All'articolo  6, comma primo, dopo le parole: "al direttore dei
lavori"  sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quanti altri
siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attivita' edilizia".
  4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, e' inserito il seguente:
  "Salva  l'applicazione  dell'articolo  10,  in  caso  di  opere  di
ampliamento  o  sopraelevazione  di  fabbricati esistenti, si procede
alla   sola   demolizione,  a  spese  dei  responsabili  delle  opere
abusive.".
  5.  All'articolo  9, comma terzo, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non
consenta  il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni
di  cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il
pagamento  di una indennita' determinata con i criteri e le modalita'
previste dalle citate leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939,
n. 1497.".
  6.  All'articolo  15,  comma primo, dopo la parola: "varianti" sono
inserite le seguenti: "non essenziali".
  7. All'articolo 18, comma quinto, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Fanno eccezione le corti urbane, purche' di pertinenza del
fabbricato originario.".
  8. All'articolo 18 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli  atti  di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali
non  sono  stati  allegati i certificati di destinazione urbanistica,
possono  essere  confermati anche da una sola delle parti, o dai loro
aventi   causa,   mediante   atto  redatto  nella  stessa  forma  del
precedente,   al   quale   sia  allegato  un  certificato  contenente
prescrizioni  urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in
cui e' stato stipulato l'atto da confermare.".
  9.  All'articolo  22,  comma  primo,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche'  i  ricorsi giurisdizionali, di cui al
secondo comma".
  10. All'articolo 23, dopo il comma secondo e' inserito il seguente:
  "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i
comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi
aerofotogrammetrici da loro eseguiti.
I  suddetti  rilievi  sono eseguiti in conformita' ai criteri ed alle
specifiche  previste  dall'articolo  9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133.".
  11. All'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Alle  aree  di  pertinenza  dell'immobile  sanato  si  applica  la
medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.".
  12.  All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39, comma
7,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e
secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Fatte  salve  le
fattispecie  previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione
o  della  autorizzazione  in  sanatoria  per  opere  eseguite su aree
sottoposte  a  vincolo  e'  subordinato  al  parere  favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere  non  venga  formulato  dalle  suddette  amministrazioni entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della richiesta di
parere, esso si intende reso in senso favorevole.".
  13.  All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39, comma
7,  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
  "Il  rilascio  della concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e  regionali,  e  dagli  strumenti urbanistici, a tutela di interessi
idrogeologici  e  delle  falde  idriche,  e'  subordinato  al  parere
favorevole  delle  amministrazioni  preposte  alla tutela del vincolo
stesso.  Qualora  tale parere non venga reso entro centottanta giorni
dalla  domanda  il  richiedente  puo'  impugnare  il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.".
  14.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9, terzo comma,
ultimo  periodo,  della  legge  28  febbraio  1985, n. 47, il comma 2
dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.
  15.  Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27  giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1985,  n.  431,  sono adottati con decreto del Ministro per i
beni  culturali  e  ambientali,  sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali.