Art. 8.
             Semplificazione dei procedimenti in materia
                        urbanistico-edilizia
  1.  L'articolo  13  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sospeso
fino al 15 marzo 1996.
  2.  I  comuni  sono  obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici   attuativi  di  iniziativa  privata  afferenti  le  aree
edificabili  in  base  alle  previsioni  degli  strumenti urbanistici
generali,  con priorita' per le aree incluse, alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione
approvati e ancorche' scaduti.
  3.  Per  le  opere  di  cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985,   n.  47,  per  quelle  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo  31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nonche' per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti  immobili residenziali, l'IVA e' dovuta nella misura del
4  per  cento  fino  al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per
il  1995,  si  provvede  mediante  utilizzo  di  parte  delle entrate
derivanti  dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
  4.   L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -
1.  Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di concessione
edilizia  l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5  della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda il
responsabile   del  procedimento  cura  l'istruttoria,  eventualmente
convocando  una  conferenza  di  servizi  ai  sensi e per gli effetti
dell'articolo  14  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e redige una
dettagliata  relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento  richiesto e la propria valutazione sulla conformita'
del  progetto  alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine
puo'  essere  interrotto  una  sola  volta  se  il  responsabile  del
procedimento  richiede  all'interessato,  entro quindici giorni dalla
presentazione  della  domanda,  integrazioni  documentali  e  decorre
nuovamente   per   intero   dalla   data   di   presentazione   della
documentazione  integrativa.  Entro  dieci  giorni dalla scadenza del
termine   il  responsabile  del  procedimento  formula  una  motivata
proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione del provvedimento
conclusivo.
   3.   In   ordine  ai  progetti  presentati,  il  responsabile  del
procedimento  deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere  della  commissione  edilizia.  Qualora  questa non si esprima
entro  il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto
comunque  a  formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una
relazione  scritta  al  sindaco  indicando  i  motivi  per i quali il
termine  non  e'  stato  rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto.
   4.  La  concessione  edilizia  e' rilasciata entro quindici giorni
dalla  scadenza  del  termine  di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici ed edilizi e con le altre
norme che regolano lo svolgimento dell'attivita' edilizia.
   5.   Decorso   inutilmente   il   termine   per  l'emanazione  del
provvedimento  conclusivo,  l'interessato puo', con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita'  competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni dal
ricevimento della richiesta.
   6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al comma 5,
l'interessato  puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della giunta
regionale  competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che,
nel  termine  di  trenta  giorni,  adotta  il  provvedimento che ha i
medesimi  effetti  della concessione edilizia. Il commissario ad acta
non  puo'  richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri
finanziari  relativi all'attivita' del commissario di cui al presente
comma sono a carico del comune interessato.
   7.  I  seguenti  interventi  se non in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
e  ferma  restando  la necessita' delle autorizzazioni previste dalle
leggi  1  giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno  1939,  n.  1497,  dal
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attivita' ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come  modificato  dall'articolo  2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537:
    a)  opere  di  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
    b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere;
    c)  occupazioni  di  suolo  mediante  deposito  di  materiali  ed
esposizioni di merci a cielo libero;
    d)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
    e)  mutamento  di destinazione d'uso degli immobili senza opere a
cio'  preordinate  nei  casi in cui esista la regolamentazione di cui
all'articolo  25,  ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo;
    f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
    g)  aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione di
volumetrie;
    h)  opere  interne  alle costruzioni che non comportino modifiche
della  sagoma  e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
    i)  impianti  tecnologici  al  servizio di edifici o attrezzature
esistenti   e   realizzazione   di  volumi  tecnici  che  si  rendano
indispensabili,  sulla  base  di  nuove disposizioni, a seguito della
revisione o installazione di impianti tecnologici;
    l)  varianti  a  concessioni gia' rilasciate che non incidano sui
parametri  urbanistici,  e  sulle  volumetrie,  che  non  cambino  la
destinazione   d'uso   e   la   categoria  edilizia  e  non  alterino
sostanzialmente  i  prospetti e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
    m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.
   8.  La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non e' subordinata
alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977,
n.  10.  Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma,
della   legge   28   febbraio  1985,  n.  47,  puo'  peraltro  essere
disciplinato  l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi
di  aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  o  di cambio di
destinazione d'uso.
   9.  Nei  casi  di  cui  al comma 7, contestualmente all'inizio dei
lavori,   l'interessato   deve  presentare  una  denuncia  di  inizio
dell'attivita',  accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un   progettista   abilitato,   nonche'   dagli  opportuni  elaborati
progettuali  che  asseveri  la  conformita' delle opere da realizzare
agli  strumenti  urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti
edilizi  vigenti,  nonche'  il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
   10.  Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualita' di
persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio  ai sensi della legge
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
al  comma  9  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
   11.  L'esecuzione di opere in assenza della o in difformita' dalla
denuncia  di  cui  al  comma  9  o  in  difformita'  dagli  strumenti
urbanistici  adottati  o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti,
nonche'  dalla  restante  normativa  sullo svolgimento dell'attivita'
edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del  valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In
caso  di  denuncia  di inizio di attivita' effettuata quando le opere
sono  gia' in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura
minima.  La  mancata  denuncia  di inizio dell'attivita' non comporta
l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 20 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
   12.  L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e' sostituito dal seguente:
  "Le  regioni,  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del decreto-legge 20 settembre
1995,  n.  400, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento
della destinazione d'uso degli immobili.".
   13.  Non  sono  soggette  a concessione edilizia ne' a denuncia di
inizio   dell'attivita'  le  opere  pubbliche  comunali.  I  relativi
progetti  dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma
di  un  progettista abilitato che attesti la conformita' del progetto
alle  prescrizioni  urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei
nulla-osta   di   conformita'  alle  norme  di  sicurezza  sanitarie,
ambientali e paesistiche.
   14.  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni  degli  strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
   15.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
adeguano  le  proprie  normazioni  ai principi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento.
   16.  Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni: articolo 48 della
legge  5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.  94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2
dell'articolo   7  della  legge  9  gennaio  1989,  n.  13;  comma  2
dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.".