Art. 9.
            Norme edilizie per le comunita' terapeutiche
  1.  All'articolo  128  del  testo  unico  delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
  "4-bis.  La  costruzione,  l'ampliamento  o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche'
ogni   altro   intervento   edificativo   delle  suddette  comunita',
necessario  per  il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo,
sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani
urbanistici,  alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi
delle   leggi  sulle  opere  pubbliche.  Ai  suddetti  interventi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  della legge 28
gennaio  1977,  n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche
alle  opere  gia'  realizzate, per le quali sia gia' stata presentata
una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
  4-ter.  L'applicabilita'  delle  norme  di  cui  al  comma 4-bis e'
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
    a)   che  il  vincolo  di  destinazione  d'uso  di  ogni  singolo
intervento  edificativo  per  attivita' connesse alle finalita' della
comunita'   terapeutica  sia  almeno  cinquantennale.  Durante  detto
periodo   il   vincolo   e'   immodificabile  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti;
    b)   che   lo  statuto  della  comunita'  terapeutica  che  attua
l'intervento  preveda espressamente la totale assenza di finalita' di
lucro  e  l'attivita'  della  stessa  sia  sviluppata  con  modalita'
residenziali.
  4-quater.  Qualora  la comunita' terapeutica che attui l'intervento
edificativo  abbia  o  intenda  realizzare immobili per una capacita'
ricettiva  superiore  alle  duecento  unita', questa deve procedere a
pena  di  decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio
alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primarie,  ivi
comprese  quelle  necessarie  per  il  trattamento delle acque reflue
provenienti dai propri insediamenti residenziali.".