Art. 28.
                       Chiusura per revisioni
   1.   Allo   scopo   di   effettuare   interventi  di  revisione  e
riordinamento, nonche' di prevenzione, conservazione o  restauro,  il
direttore  della  biblioteca  puo'  disporre  la chiusura al pubblico
dell'istituto per non piu' di due settimane nel corso dell'anno.
   2. Durante la chiusura debbono essere assicurati almeno i  servizi
di informazione e di prestito, anche se ad orario ridotto.