Art. 28.
Chiusura per revisioni
1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e
riordinamento, nonche' di prevenzione, conservazione o restauro, il
direttore della biblioteca puo' disporre la chiusura al pubblico
dell'istituto per non piu' di due settimane nel corso dell'anno.
2. Durante la chiusura debbono essere assicurati almeno i servizi
di informazione e di prestito, anche se ad orario ridotto.