Art. 29.
Interruzioni del servizio
1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio
pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.
2. Soltanto in caso di necessita' grave ed urgente il direttore
puo', sotto la propria responsabilita', tenere chiusa la biblioteca,
avvisando immediatamente il Ministero.
3. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al
pubblico tempestiva informazione.