Art. 29.
                      Interruzioni del servizio
   1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio
pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.
   2.  Soltanto  in  caso di necessita' grave ed urgente il direttore
puo', sotto la propria responsabilita', tenere chiusa la  biblioteca,
avvisando immediatamente il Ministero.
   3.  Di  qualsiasi  interruzione  del  servizio deve essere data al
pubblico tempestiva informazione.