Art. 27. (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993) Ambito applicativo ed esenzioni 1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1). 2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 38, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. 3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare; c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata. 5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata. 6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14. ------------ (1) Per le aliquote vedi allegato I.
Nota all'art. 27: - La direttiva n. 65/65/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' europea il 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965, concerne il riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali. Tale direttiva e' stata recepita con decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991. La definizione di medicinale e' riportata all'art. 1 del decreto legislativo di recepimento di seguito trascritto: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e' da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane e animali, nonche' ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo e all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale. 2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi. 3. Sono specialita' medicinali i medicinali precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare. 4. Non sono considerati specialita' medicinali: a) i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale; b) i medicinali destinati a malati determinati, preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche; c) i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia".