Art. 27. 
    (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993) 
                   Ambito applicativo ed esenzioni 
  1. Sono  sottoposti  ad  accisa  la  birra,  il  vino,  le  bevande
fermentate diverse dal  vino  e  dalla  birra,  i  prodotti  alcolici
intermedi e l'alcole etilico (1). 
  2. I prodotti di cui al  comma  1,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'art. 5, comma 1, e dall'art.  38,  comma  1,  sono  ottenuti  in
impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito  fiscale.  Puo'
essere autorizzata la produzione in  impianti  diversi  dai  depositi
fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta  assolta  e
l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella
dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da
parte  di  un  privato,  di  prodotti  alcolici,  destinati   all'uso
esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti,
con impiego  di  alcole  ad  imposta  assolta,  non  e'  soggetta  ad
autorizzazione a condizione  che  i  prodotti  ottenuti  non  formino
oggetto di alcuna attivita' di vendita. 
  3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti  dall'accisa  quando
sono: 
    a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; 
    b)    denaturati    con    denaturanti     speciali     approvati
dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione  di
prodotti non destinati al consumo umano alimentare; 
    c) impiegati per la produzione dell'aceto di  cui  al  codice  NC
2209; 
    d)  impiegati  nella  fabbricazione  di  medicinali  secondo   la
definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE  del  Consiglio,  del  26
gennaio 1965, pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
europee n.  22  del  9  febbraio  1965  e  recepita  con  il  decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; 
    e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il
prodotto finale non contenga alcole; 
    f)  impiegati  nella   produzione   di   aromi   destinati   alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande  analcoliche  aventi
un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento  in
volume; 
    g)  impiegati  direttamente  o  come   componenti   di   prodotti
semilavorati destinati alla  fabbricazione  di  prodotti  alimentari,
ripieni o meno, a condizione che  il  contenuto  di  alcole  non  sia
superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di  prodotto
per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100  chilogrammi  di
prodotto per altre merci; 
    h) impiegati come campioni per analisi, per prove  di  produzione
necessarie o a fini scientifici; 
    i) utilizzati nella fabbricazione di un componente  non  soggetto
ad accisa ai sensi del presente decreto. 
  4.  Le  agevolazioni  sono  accordate   anche   mediante   rimborso
dell'imposta pagata. 
  5. Sui prodotti ritirati  dal  commercio  in  quanto  divenuti  non
idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata. 
  6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14. 
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  (1) Per le aliquote vedi allegato I. 
 
          Nota all'art. 27: 
             - La direttiva n. 65/65/CEE adottata dal Consiglio della 
               Comunita' europea il 26 gennaio 1965, pubblicata nella 
               Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 
                     febbraio 1965, concerne il riavvicinamento delle 
             disposizioni legislative regolamentari ed amministrative 
              relative alle specialita' medicinali. Tale direttiva e' 
            stata recepita con decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 
               178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 
               giugno 1991. La definizione di medicinale e' riportata 
                 all'art. 1 del decreto legislativo di recepimento di 
                    seguito trascritto: 
             "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto 
                     e' da intendersi come medicinale ogni sostanza o 
            composizione presentata come avente proprieta' curative o 
           profilattiche delle malattie umane e animali, nonche' ogni 
                  sostanza o composizione da somministrare all'uomo e 
            all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o 
          di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche 
                    dell'uomo o dell'animale. 
              2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine 
                 umana o animale o vegetale o di origine chimica, sia 
                    naturale che di trasformazione o di sintesi. 
                          3. Sono specialita' medicinali i medicinali 
            precedentemente preparati ed immessi in commercio con una 
                    denominazione   speciale   ed    in    confezione
          particolare. 
                       4.   Non    sono    considerati    specialita'
          medicinali: 
               a) i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e 
                    destinati   ad   essere   impiegati   all'interno
          dell'ospedale; 
                      b) i medicinali destinati a malati determinati, 
                    preparati in  farmacia  in  base  a  prescrizioni
          mediche; 
                   c) i medicinali preparati in farmacia in base alle 
                indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati ad 
                    essere forniti direttamente ai  clienti  di  tale
          farmacia".