Art. 28. (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 (*) - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 (**) - Art. 6 D.L. n. 142/1950 (***) - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 (****) - Artt. 2 e 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993). Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche 1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per i seguenti impianti: a) nel settore dell'alcole etilico: 1) stabilimenti di produzione; 2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa; 3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; 4) depositi doganali di proprieta' privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; 5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti; 6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; 7) magazzini di invecchiamento; b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: 1) stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa; 3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; c) nel settore della birra: 1) fabbriche ed opifici di condizionamento; 2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti; 3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa; d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 38, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: 1) cantine e stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie. 2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1; b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1; c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini. 3. La cauzione di cui al comma 2 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza. 5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------ (*) Il riferimento al R.D.L. n. 226/1937 riguarda il regio decreto legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004. (**) Il riferimento al D.L. n. 1200/1948 riguarda il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388. (***) Il riferimento al D.L. n. 142/1950 riguarda il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331. (****) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.