Art. 28.
   (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n.
      23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 (*) - Art. 20
D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14
   ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 (**) - Art. 6
    D.L. n. 142/1950 (***) - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 (****) -
 Artt. 2 e 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n.
                             331/1993).
           Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
  1.  Il  regime  del  deposito  fiscale e' consentito per i seguenti
impianti:
    a) nel settore dell'alcole etilico:
      1) stabilimenti di produzione;
      2)  opifici  di  rettificazione e di trasformazione di prodotti
soggetti ad accisa;
      3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad
accisa;
      4)  depositi  doganali  di  proprieta'  privata  autorizzati  a
custodire prodotti soggetti ad accisa;
      5)  magazzini  degli  stabilimenti  e  degli  opifici di cui ai
numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
      6)   magazzini   dei  commercianti  all'ingrosso  dei  prodotti
soggetti ad accisa;
      7) magazzini di invecchiamento;
    b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
      1) stabilimenti di produzione;
      2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
      3)   magazzini   dei  commercianti  all'ingrosso  dei  prodotti
soggetti ad accisa;
    c) nel settore della birra:
      1) fabbriche ed opifici di condizionamento;
      2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento
ubicati fuori dai predetti impianti;
      3)    magazzini   di   commercianti   all'ingrosso   di   birra
condizionata, soggetta ad accisa;
    d)  nel  settore  del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art.
38,  comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino
e dalla birra:
      1) cantine e stabilimenti di produzione;
      2)  impianti  di  condizionamento  e di deposito che effettuano
movimentazioni intracomunitarie.
  2.  La  cauzione  prevista  dall'art. 5, comma 3, in relazione alla
quantita'  massima  di  prodotti  che  possono  essere  detenuti  nel
deposito   fiscale,   e'   dovuta   nelle  seguenti  misure  riferite
all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
    a)  2  per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri
1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1;
    b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero
7) della lettera a) del comma 1;
    c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.
  3.  La  cauzione  di  cui  al  comma  2  e'  dovuta  in misura pari
all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e
muniti di contrassegno fiscale.
  4.  Nei  recinti  dei  depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta, eccetto quelli strettamente
necessari  per  il  consumo  aziendale,  stabiliti  per  quantita'  e
qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza.
  5.  La  licenza  di  cui  all'art.  5  per la gestione in regime di
deposito  fiscale  degli  impianti previsti nel comma 1 e' revocata o
negata  a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina
o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
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  (*)  Il riferimento al R.D.L. n. 226/1937 riguarda il regio decreto
legge  1  marzo  1937,  n.  226, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 1937, n. 1004.
  (**)  Il riferimento al D.L. n. 1200/1948 riguarda il decreto-legge
6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388.
  (***)  Il riferimento al D.L. n. 142/1950 riguarda il decreto-legge
18  aprile  1950,  n.  142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n.
331.
  (****) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202.