Art. 29. 
(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20
  e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 
D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge
     11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). 
        Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa 
 
  1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di  condizionamento  e
di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati  ad  accisa
devono  denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di   finanza,
competente per territorio. 
  2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi
di vendita  ed  i  depositi  di  alcole  denaturato  con  denaturante
generale in quantita' superiore a 300 litri. 
  3. Sono  esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli  esercenti  il
deposito di: 
    a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,  confezionati
in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi  alcolici
per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati
in dosi per preparare non piu' di un litro  di  prodotto,  muniti  di
contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
    b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse  dai
liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto  spirito  e   profumerie
alcoliche prodotte  con  alcole  non  denaturato,  in  quantita'  non
superiore a 20 litri; 
    c) aromi alcolici per liquori in quantita' non  superiore  a  0,5
litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; 
    d) profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non  denaturato,
condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione
finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri; 
    e) birra, vino e bevande fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla
birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; 
    f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con  acqua
gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti  quantita'  non
superiore  a  10  centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico   non
superiore all'11 per cento in volume. 
  4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed  esercizi  di   vendita
obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di  licenza
fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento  di  un  diritto
annuale e sono obbligati a  contabilizzare  i  prodotti  in  apposito
registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della  tenuta
del predetto registro gli esercenti la  minuta  vendita  di  prodotti
alcolici  e  gli   esercenti   depositi   di   profumerie   alcoliche
condizionate fino a litri 8.000  anidri.  Con  decreto  del  Ministro
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  possono  essere  modificati  i  casi  di
esclusione di cui al comma 3 e  possono  essere  stabilite  eccezioni
all'obbligo  della  tenuta  del  predetto  registro.  La  licenza  e'
revocata o negata a chiunque sia stato condannato  per  fabbricazione
clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole  e  sulle  bevande
alcoliche. 
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il  decreto-legge  11
gennaio 1956, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
marzo 1956, n. 108. 
  (**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda  il  decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388. 
 
          Nota all'art. 29: 
               - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge 
                    n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.