Art. 30.
(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22
  D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L.
  n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L.
          n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).
      Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

  1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati
ad  accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con
il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.
  2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
    a)  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  l'alcole  e  le bevande
alcoliche  confezionati  in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri  e  gli  aromi  alcolici  per  liquori  o per vini aromatizzati
confezionati  in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto,
muniti del contrassegno di Stato;
    b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore a 0,5 litri
e  gli  aromi  alcolici  per liquori in quantita' non superiore a 0,5
litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
    c)  gli  aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande
alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute
con alcole non denaturato in quantita' non superiore a 5 litri;
    d)  l'alcole  denaturato con il denaturante generale in quantita'
non superiore a 50 litri;
    e)  le  profumerie  alcoliche ottenute con alcole non denaturato,
condizionate,  secondo  le  modalita'  stabilite dall'amministrazione
finanziaria,  in  quantita'  non  superiore  a  50  litri;  le stesse
profumerie   e  gli  aromi  alcolici,  condizionati  e  scortati  dal
documento  di  accompagnamento  previsto  dal  decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni
richieste dal documento previsto dall'art. 12;
   f)  la  birra,  il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
    g)  i  vini  aromatizzati,  liquori  e acquaviti, addizionati con
acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita'
non   superiore  a  10  centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico
effettivo non superiore all'11 per cento in volume;
    h)  i  prodotti  alcolici acquistati da privati in un altro Paese
comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art.
11, comma 2;
    i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o
di trasformazione in altri prodotti.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere  modificati  i  casi  di  esclusione  di  cui  al  comma 2, in
relazione     alle    caratteristiche    ed    alle    esigenze    di
commercializzazione dei prodotti.
 
Note all'art. 30:
             - Il documento di accompagnamento di  cui  al  D.P.R.  6
          ottobre  1978,  n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 295 del 20 ottobre 1978, recante  "Norme  integrative  e
          correttive  del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633", e' quello
          individuato dall'art. 1, del citato D.P.R.   n. 627/78  che
          di seguito si riporta:
             "Art.   1.   -   I   beni   viaggianti   debbono  essere
          accompagnati,   durante   il   trasporto,   da   bolla   di
          accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al
          primo  comma  dell'art. 21 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni,  emesso  dal  mittente prima dell'inizio del
          trasporto.
             Il   documento   deve   essere   datato    e    numerato
          progressivamente  e deve contenere in ogni caso le seguenti
          indicazioni:
               a) dati di  identificazione  del  mittente,  ai  sensi
          dell'art.  21,  n.  1,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.     633,  e   successive
          modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;
               b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e
          in  lettere, dei beni trasportati: con decreto del Ministro
          delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche
          in  lettere  la  quantita'  dei  beni  trasportati,  per  i
          soggetti   che  utilizzano  sistemi  elettrocontabili  sono
          disposte modalita' di compilazione della bolla  rispondenti
          alle esigenze di impiego di tali sistemi;
               c) dati di identificazione del destinatario e luogo di
          destinazione;
               d)   dati   di  identificazione  di  chi  effettua  il
          trasporto, nonche' specificazione del luogo, della  data  e
          dell'ora  di  ritiro  espresse  in  cifre facendo precedere
          dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese  e  all'ora
          se costituiti da unita';
               e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei
          relativi colli.
             Il  documento  deve  essere  emesso  in  tre  esemplari,
          firmati per ricevuta del vettore o  da  un  suo  incaricato
          all'atto  del  ritiro  dei  beni.  Uno  degli  esemplari e'
          conservato dal mittente, gli altri due  sono  ritirati  dal
          vettore  che,  previa  sottoscrizione  del destinatario, ne
          conserva uno e consegna l'altro  al  destinatario  medesimo
          contemporaneamente  ai  beni trasportati. La sottoscrizione
          del  vettore  spiega  effetto   come   attestazione   delle
          indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.
             Se  il trasporto e' eseguito, a norma dell'art. 1700 del
          cod. civ., da piu' vettori,  ciascuno  di  essi  o  un  suo
          incaricato  deve  apporre sugli esemplari del documento che
          accompagna i  beni,  all'atto  del  ritiro,  la  firma  per
          ricevuta  e  la  data  del  ritiro.  La disposizione non si
          applica se il trasporto e' effettuato da un  solo  vettore,
          che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire,
          in tutto o in parte, il trasporto.
             Ogni  variazione  relativa  al  luogo  di  destinazione,
          avvenuta durante il trasporto, deve  essere  immediatamente
          annotata,  a  cura  di  chi  lo esegue, sugli esemplari del
          documento che accompagna i beni e, a cura del mittente,  su
          quello  in  suo possesso, se il trasporto e' effettuato per
          suo conto.
             La variazione del destinatario deve  risultare  da  atto
          scritto  o  da  comunicazione  telegrafica  e  deve  essere
          annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in
          possesso del vettore: se  la  variazione  e'  ordinata  dal
          mittente,     deve     essere    immediatamente    annotata
          sull'esemplare del documento  di  cui  all'art.  1  in  suo
          possesso:  se  e'  ordinata  dal  destinatario, questi deve
          conservare copia dell'ordine ai sensi  dell'art.  5,  terzo
          comma.  Nell'ipotesi  prevista  nel  presente  comma, se il
          documento di cui all'art. 1  e'  costituito  dalla  fattura
          questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.
             Quando  il  trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla
          di accompagnamento deve specificarne la causale.
             Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati  al
          destinatario,   colui   che  effettua  la  restituzione  al
          mittente deve annotare sugli  esemplari  del  documento  la
          causale   del   nuovo   trasporto,  prima  dell'inizio  del
          medesimo.
             Nel caso di trasporto in conto  proprio,  la  firma  per
          ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente
          del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.
             Nel  caso  di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di
          produzione  agricola,  da  cave  e  miniere,   nonche'   di
          materiali  inerti  o di materiali sfusi destinati ad essere
          utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento  di
          accompagnamento    potra'    riportare    una   indicazione
          approssimativa della quantita' trasportata.
             E' ammessa l'adozione di distinte serie  di  numerazione
          dei     documenti,     in    relazione    alle    modalita'
          dell'organizzazione d'impresa.
             Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal  versamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  dagli  obblighi  di
          fatturazione, registrazione, liquidazione e  dichiarazione,
          ai  sensi  dell'art.  34,  terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive  modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad
          enti, cooperative ed altri organismi  associativi,  non  si
          applicano  le  disposizioni  del  presente  decreto,  se il
          trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o da altri  per
          loro   conto.   Tuttavia,   i   cessionari,  gli  enti,  le
          cooperative e gli altri  organismi  associati  sono  tenuti
          all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto
          e' eseguito da loro o da altri per loro conto.
             Ai  fini  del  presente decreto, per mittente si intende
          colui che ha il possesso dei  beni  prima  dell'inizio  del
          trasporto".
             -  Per  il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge
          n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.