Art. 31.
(Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L.
n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019)
      Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura

  1.  I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi
previsti  dalle  disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono
applicate  le  etichette  con  le indicazioni prescritte fra le quali
devono  risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e
39,  gli  estremi  della licenza fiscale della ditta fabbricante o di
chi ha effettuato il condizionamento.