Art. 11.
   I   vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte A, e le  sementi  elencate  nell'allegato  IV,
parte  A,  sez.  II,  per poter circolare devono essere ufficialmente
ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali  al  fine  di
accertare:
     a)  che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte  A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
     b)  che  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e altre voci elencati
nell'allegato II, parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
     c)  che  i  vegetali,  prodotti  vegetali e altre voci, elencati
nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano  conformi  ai  requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.