Art. 11. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertare: a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A; b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato; c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.