Art. 11.
I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV,
parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente
ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di
accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi
nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati
nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.