Art. 12.
Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono:
a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di
produzione;
c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno
una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i
requisiti particolari di cui all'allegato IV.