Art. 12.
   Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono:
     a)   riguardare  gli  specifici  vegetali  o  prodotti  vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
     b)  essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di
produzione;
     c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno,  almeno
una  volta  all'anno,  mediante  osservazione  visiva,  fatti salvi i
requisiti particolari di cui all'allegato IV.