Art. 13.
   Se  dalle  ispezioni  previste  dall'articolo  11  risulta  che le
condizioni stabilite  dal  presente  decreto  siano  soddisfatte,  il
servizio   fitosanitario   competente   autorizza   ufficialmente  il
produttore ad utilizzare i relativi passaporti  delle  piante  per  i
vegetali,  i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V,
parte A.