Art. 14. Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non siano soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.