Art. 14.
   Qualora  si  ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo
11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le  condizioni  ivi
stabilite   non   siano   soddisfatte  l'autorizzazione  all'uso  del
passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente.
   Nei casi nei quali  sia  accertato,  tenuto  conto  dei  risultati
dell'ispezione,  che  una  parte dei vegetali o dei prodotti vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti
nella  sua  azienda,  oppure  una  parte  del  terreno di coltura ivi
utilizzato, non possono presentare alcun  rischio  di  diffusione  di
organismi  nocivi,  il  comma precedente non si applica alla parte in
questione.