Art. 15.
   Per  i  casi  in  cui  si  applica  il comma 1 dell'articolo 14, i
vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi
formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
    trattamento adeguato, seguito  dal  rilascio  dell'autorizzazione
all'uso  dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che,
come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
    autorizzazione di spostamenti, sotto controllo  ufficiale,  verso
luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
    autorizzazione  di  spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso
luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
    distruzione.