Art. 15. Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari; autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; distruzione.