Art. 15.
Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i
vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi
formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione
all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che,
come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso
luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso
luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
distruzione.