Art. 17.
Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli
articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono
controlli ufficiali.
Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza
discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali
o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono
trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;
controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati,
prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli
documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel
registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi
che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' isposizioni del
presente decreto.