Art. 17.
   Al  fine  di  verificare  il  rispetto  di  quanto stabilito dagli
articoli  25  e  31  i  servizi  fitosanitari  regionali   dispongono
controlli ufficiali.
   Tali   controlli   debbono   essere   eseguiti   a   caso,   senza
discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali
o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo  in  cui  vengono
trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;
    controlli  saltuari  presso  le  aziende  in  cui sono coltivati,
prodotti,  immagazzinati  o  posti  in  vendita  vegetali,   prodotti
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
    controlli    saltuari,   contestualmente   ad   altri   controlli
documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
   I controlli devono essere sistematici nelle aziende  iscritte  nel
registro  ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi
che lascino supporre l'inosservanza di una  o  piu'  isposizioni  del
presente decreto.