Art. 17. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali. Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni: controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci; controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti; controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' isposizioni del presente decreto.