Art. 18.
   Ove  si  accerti,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti
conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le
altre voci  costituiscono  un  rischio  di  diffusione  di  organismi
nocivi,  gli  stessi  vegetali  devono  formare  oggetto delle misure
ufficiali previste all'articolo 15.