Art. 10
                         (Incompatibilita')
(1)    -  Trovano  applicazione le norme sull'incompatibilita' di cui
all'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297.
(2)   - Il personale statale della  scuola,  qualora  intenda  tenere
lezioni anche presso i corsi non statali deve risultare incluso negli
elenchi  di  cui  al precedente art. 8. Il personale statale non puo'
rinunciare a nomina da parte del Provveditore  agli  studi,  pena  la
decadenza dalla nomina anche nel corso non statale.
(3)   - L'Ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del
predetto personale, e' tenuto ad acquisire agli atti  il  nulla  osta
dei  Provveditori  agli studi della provincia nei cui elenchi esso e'
incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui
al precedente comma 2.
(4)  - Il personale direttivo e docente di ruolo non puo' prestare la
propria attivita' di docente nei corsi statali e non statali  per  un
numero di ore complessivo superiore a n. 140.
(5)    - Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al
momento della accettazione della nomina, e'  tenuto  a  produrre  una
dichiarazione liberatoria di responsabilita' relativamente a tutte le
condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo.
(6)    -  Gli  ispettori  tecnici  in  attivita'  di servizio possono
effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi  statali  e  nei
limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso
e'   incompatibile   con  la  funzione  di  ispettore  Rappresentante
dell'Amministrazione Scolastica nello stesso  corso.  A  tale  scopo,
all'atto  dell'accettazione  del  predetto incarico di Rappresentante
dell'Amministrazione Scolastica,  l'ispettore  produce  dichiarazione
liberatoria.
(7)    -  Non  e' consentita la contemporanea direzione di piu' di un
corso statale o non statale nella stessa o in altra provincia,  salvo
eccezionali  e  motivate  esigenze, per le quali il Provveditore agli
studi puo' formalmente autorizzare la direzione di un secondo corso.
       Al riguardo,  in  ogni  caso  il  direttore  produce  all'atto
dell'accettazione  della  nomina  una  dichiarazione  liberatoria  di
responsabilita' in ordine a tale incompatibilita'.