Art. 10 (Incompatibilita') (1) - Trovano applicazione le norme sull'incompatibilita' di cui all'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297. (2) - Il personale statale della scuola, qualora intenda tenere lezioni anche presso i corsi non statali deve risultare incluso negli elenchi di cui al precedente art. 8. Il personale statale non puo' rinunciare a nomina da parte del Provveditore agli studi, pena la decadenza dalla nomina anche nel corso non statale. (3) - L'Ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del predetto personale, e' tenuto ad acquisire agli atti il nulla osta dei Provveditori agli studi della provincia nei cui elenchi esso e' incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui al precedente comma 2. (4) - Il personale direttivo e docente di ruolo non puo' prestare la propria attivita' di docente nei corsi statali e non statali per un numero di ore complessivo superiore a n. 140. (5) - Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al momento della accettazione della nomina, e' tenuto a produrre una dichiarazione liberatoria di responsabilita' relativamente a tutte le condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo. (6) - Gli ispettori tecnici in attivita' di servizio possono effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi statali e nei limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso e' incompatibile con la funzione di ispettore Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica nello stesso corso. A tale scopo, all'atto dell'accettazione del predetto incarico di Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, l'ispettore produce dichiarazione liberatoria. (7) - Non e' consentita la contemporanea direzione di piu' di un corso statale o non statale nella stessa o in altra provincia, salvo eccezionali e motivate esigenze, per le quali il Provveditore agli studi puo' formalmente autorizzare la direzione di un secondo corso. Al riguardo, in ogni caso il direttore produce all'atto dell'accettazione della nomina una dichiarazione liberatoria di responsabilita' in ordine a tale incompatibilita'.