Art. 9
                              (Docenti)
(1)    -  Le  risorse  di docenza per il corso sono costituite da due
tipologie di docenti:
- "docenti responsabili di area"
- "docenti esperti".
(2)  - I docenti responsabili di area che  compongono  il  Gruppo  di
conduzione  sono  nominati, con provvedimento motivato, dal direttore
del  corso  e  sono  scelti  fra  i  nominativi  inclusi  nell'elenco
provinciale di cui al precedente art. 8.
(3)    -  I  docenti  esperti  vengono individuati collegialmente dal
Gruppo di conduzione, nell'ambito dell'elenco provinciale di  cui  al
precedente  art.  8,  previa  preliminare  definizione dei criteri di
scelta opportunamente verbalizzati.  La  nomina  vine  conferita  dal
direttore del corso.
       Essi,  cosi'  come  i docenti responsabili di area, conservano
l'incarico, o, salvo gravi e comprovati motivi, per l'intero  biennio
di svolgimento del Corso.
(4)    -  Gli  iscritti  nell'elenco provinciale devono inviare copia
dell'istanza di docenza, corredata della  documentazione  di  cui  al
precedente  art. 7, al Direttore di ciascun corso presso cui aspirano
ad essere nominati.
       A tal fine il Provveditore, non appena ultimate  le  procedure
di  riconoscimento, pubblica l'elenco dei corsi che saranno attivati,
con l'indicazione dell'indirizzo a  cui  la  predetta  documentazione
dovra' essere inviata a mezzo raccomandata A.R..
(5)    -  Le  nomine,  conferite  dal  direttore  del  corso statale,
comportano  per  l'Amministrazione  scolastica  il  solo  obbligo  di
provvedere  alla  remunerazione  per  le  prestazioni  effettivamente
svolte.
       La  commisurazione  di  detta  remunerazione  e'  fissata  dal
Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995.
(6)    -  Qualora  non  siano  stati  ancora  compilati  gli  elenchi
provinciali di cui al precedente art. 8, i Direttori  dei  corsi,  in
via  transitoria, con provvedimento eccezionale e motivato dispongono
le nomine sulla base dei requisiti  indicati  all'art.  7,  comma  3,
fatta  salva  la  successiva  ratifica  dei provvedimenti medesimi da
parte del competente Provveditore agli studi.
       In caso di mancata nomina trovano, per analogia,  applicazione
le  disposizioni  di  cui  all'art.  8,  comma  5, penultimo e ultimo
capoverso,  relativamente  alla  possibilita'  di  produrre   reclamo
scritto al medesimo Provveditore agli studi.