Art. 9 (Docenti) (1) - Le risorse di docenza per il corso sono costituite da due tipologie di docenti: - "docenti responsabili di area" - "docenti esperti". (2) - I docenti responsabili di area che compongono il Gruppo di conduzione sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore del corso e sono scelti fra i nominativi inclusi nell'elenco provinciale di cui al precedente art. 8. (3) - I docenti esperti vengono individuati collegialmente dal Gruppo di conduzione, nell'ambito dell'elenco provinciale di cui al precedente art. 8, previa preliminare definizione dei criteri di scelta opportunamente verbalizzati. La nomina vine conferita dal direttore del corso. Essi, cosi' come i docenti responsabili di area, conservano l'incarico, o, salvo gravi e comprovati motivi, per l'intero biennio di svolgimento del Corso. (4) - Gli iscritti nell'elenco provinciale devono inviare copia dell'istanza di docenza, corredata della documentazione di cui al precedente art. 7, al Direttore di ciascun corso presso cui aspirano ad essere nominati. A tal fine il Provveditore, non appena ultimate le procedure di riconoscimento, pubblica l'elenco dei corsi che saranno attivati, con l'indicazione dell'indirizzo a cui la predetta documentazione dovra' essere inviata a mezzo raccomandata A.R.. (5) - Le nomine, conferite dal direttore del corso statale, comportano per l'Amministrazione scolastica il solo obbligo di provvedere alla remunerazione per le prestazioni effettivamente svolte. La commisurazione di detta remunerazione e' fissata dal Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995. (6) - Qualora non siano stati ancora compilati gli elenchi provinciali di cui al precedente art. 8, i Direttori dei corsi, in via transitoria, con provvedimento eccezionale e motivato dispongono le nomine sulla base dei requisiti indicati all'art. 7, comma 3, fatta salva la successiva ratifica dei provvedimenti medesimi da parte del competente Provveditore agli studi. In caso di mancata nomina trovano, per analogia, applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, penultimo e ultimo capoverso, relativamente alla possibilita' di produrre reclamo scritto al medesimo Provveditore agli studi.