Art. 10.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Le tariffe per l'accesso agli  spazi  di  propaganda  elettorale
sono   determinate  da  ciascuna  emittente,  secondo  le  rispettive
politiche tariffarie, in misura  comunque  non  eccedente  il  limite
rappresentato  dal  trentacinque  per  cento  dei  prezzi  di listino
vigenti per la  cessione  dei  corrispondenti  spazi  di  pubblicita'
tabellare commerciale.
  2.  Debbono  essere  riconosciute  a  tutti  i richiedenti di spazi
pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad  alcuno  di
essi.
  3.  Ogni  soggetto di cui all'art. 6 e' tenuto a far verificare, in
modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente
comitato regionale per i servizi  radiotelevisivi  ed  ai  competenti
organi   periferici   dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di
propaganda elettorale nonche' i listini in  vigore  per  la  cessione
degli  spazi  di  pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le
tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.