Art. 10. Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda 1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita' tabellare commerciale. 2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi. 3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e' tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonche' i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.