Art. 6. Comunicazione preventiva 1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione nella provincia di Trieste ovvero nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni del presidente della provincia o del consiglio provinciale di Trieste ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 17 novembre 1996, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare: a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonche' per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato; b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale e' possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi gia' prenotati. 2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera c), puo' essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonche' presso gli uffici delle concessionarie di pubblicita'. 3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. 5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.