Art. 7. Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda 1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. 2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni. 3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente. 4. Entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.