Art. 7.
                   Codice di autoregolamentazione
                  per le trasmissioni di propaganda
  1. I soggetti di cui all'art. 6, sono  tenuti  a  determinare,  per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina  delle  trasmissioni  di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli  spazi
disponibili   tra  tutti  i  soggetti  interessati  che  ne  facciano
richiesta.
  2.  Il  codice  di   autoregolamentazione   deve   in   particolare
determinare  le  trasmissioni  complessivamente  previste, ovvero gli
spazi complessivamente disponibili,  per  la  propaganda  nei  trenta
giorni precedenti la data delle votazioni.
  3.  Il  codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione presso le  sedi  e  gli  uffici
previsti  nella  comunicazione  preventiva  di  cui all'art. 6 e deve
comunque essere conservato dall'emittente.
  4. Entro tre giorni dalla pubblicazione  del  presente  atto  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante  per
la    radiodiffusione    e    l'editoria    copia   del   codice   di
autoregolamentazione.
  5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti  che  svolgono
attivita'  radiotelevisiva  in ambito locale inviano copia del codice
di  autoregolamentazione  al  competente  comitato  regionale  per  i
servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di   invio   del  codice  di
autoregolamentazione all'ufficio  del  Garante,  non  rimane  escluso
l'obbligo  di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del  Garante  non
implica  verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al
momento della segnalazione di eventuali violazioni.