Art. 8.
                              Circuiti
  1. Le trasmissioni in contemporanea da parte  di  emittenti  locali
che operano in circuiti nazionali comunque denominati e' considerata,
ai  fini  del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i
responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti  che  ne
fanno   parte,   sono  tenuti,  in  particolare,  al  rispetto  delle
disposizioni dell'art. 7, comma 4.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.
  3.   Ogni   emittente  del  circuito  risponde  direttamente  delle
violazioni   realizzatesi   nell'ambito   delle    trasmissioni    in
contemporanea.