Art. 8. Circuiti 1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati e' considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4. 2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5. 3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.