Art. 9.
             Modalita' delle trasmissioni di propaganda
  1. Le trasmissioni di  propaganda  elettorale  possono  realizzarsi
nelle  formule  e  nelle  modalita'  definite  dall'emittente secondo
criteri che, in  relazione  ai  tempi  destinati  alla  trasmissione,
consentano,  in  condizioni  di  parita',  una corretta illustrazione
delle rispettive posizioni da parte dei singoli  competitori  nonche'
dei   programmi  amministrativi  presentati  ai  sensi  del  comma  5
dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
  2. Le trasmissioni di propaganda  elettorale,  anche  se  di  breve
durata,  debbono  essere  introdotte da un'indicazione della relativa
natura e debbono  avere  nell'ambito  del  palinsesto,  autonomia  di
programma.  Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati
come tali.
  3. Tutte le  trasmissioni  di  propaganda  elettorale  relative  al
medesimo  collegio,  nel  cui  ambito  va  rispettata  la  parita' di
condizioni, debbono andare  in  onda  in  identica  fascia  oraria  e
debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di
parita'.  Eventuali  registrazioni  debbono  essere tutte effettuate,
compatibilmente  con  le  esigenze  tecniche  ed  organizzative,  con
analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.
  4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti piu' ampio
di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati,
anche  nel  seguire  criteri  d'alternanza,  tutti  gli  accorgimenti
necessari  a  non  confondere  gli   elettori,   con   riguardo,   in
particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di
15  mila  abitanti.  A  tal  fine  dovranno  essere di volta in volta
fornite idonee  indicazioni  circa  i  collegi  interessati  da  ogni
singola  trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo,
in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli  stessi
collegi.
  5.  I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche
attraverso  un   eventuale   responsabile   delle   trasmissioni   di
propaganda,  le  regole  del  codice  di  autoregolamentazione  e  ad
assicurare comunque il  rispetto,  da  parte  dei  partecipanti  alle
trasmissioni,  dei  principi  di  lealta'  e  correttezza del dialogo
democratico.