ART. 12
                        Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto  alla
conservazione  del  posto  per  un  periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del  predetto  periodo,  si  sommano  alle  assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso   le  assenze  per  malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1,  al  lavoratore  che  ne
faccia  richiesta  puo'  essere  concesso,  per  casi particolarmente
gravi, di assentarsi per un  ulteriore  periodo  di  18  mesi,  senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.
3.,  Su  richiesta  del  dipendente,  prima  di concedere l'ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento
delle  condizioni  di  salute  del  dipendente  stesso,  secondo   le
modalita'  previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare
la sussistenza dell'inidoneita' a svolgere proficuo lavoro. Per detti
periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto  ai
sensi  del  comma  3,  il  dipendente  sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facolta'  di
procedere  alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennita' sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2  del   presente   articolo,   non   interrompono   la   maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
6.  Sono  fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
7. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  assente  per
malattia e' il seguente:
a)   intera   retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le  indennita'
pensionabili, con  esclusione  di  ogni  altro  compenso  accessorio,
comunque  denominato,  per  i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi,
per i periodi di ricovero ospedaliero  e  per  quello  successivo  di
convalescenza   post-ricovero,   al   dipendente   compete  anche  il
trattamento economico accessorio come determinato a  norma  dell'art.
38,  comma  1,  lettera b), n. 6 e fatta eccezione per i compensi per
lavoro straordinario;
b)  90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale  prosecuzione  deve
essere  comunicata  all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio  del  turno  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica,  salvo  comprovato  impedimento.  Il dipendente e' tenuto a
recapitare il certificato medico attestante lo  stato  di  infermita'
comportante  l'incapacita'  lavorativa, salvo comprovato impedimento,
entro i due  giorni  successivi  all'inizio  della  malattia  o  alla
eventuale  prosecuzione  della  stessa. Qualora tale termine scada in
giorno  festivo  esso  e'  prorogato  al  primo   giorno   lavorativo
successivo.
9.  L'Ente  dispone  il controllo della malattia secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni vigenti.
10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in  luogo
diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva
comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
11.   Il  dipendente  assente  per  malattia,  ancorche'  formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal  primo
giorno  e  per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni
domenicali  e   festivi,   per   consentire   il   controllo   medico
dell'incapacita'  lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita'  di
assentarsi  dal  domicilio  per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
altri giustificati motivi, di cui il  dipendente  e'  tenuto  a  dare
preventiva  informazione  all'Ente,  eccezion  fatta  per  i  casi di
obiettivo e giustificato impedimento.
12. Nel caso in cui l'infermita'  derivante  da  infortunio  non  sul
lavoro  sia  ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto a darne comunicazione all'Ente, al  fine  di  consentirgli  un
eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile
per  il  rimborso  delle  retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte,
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b)  e
c) compresi gli oneri riflessi inerenti.
13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze   per   malattia   iniziate   successivamente  alla  data  di
stipulazione del  presente  contratto,  dalla  quale  si  computa  il
termine  di  tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia
in corso alla predetta  data  si  applica  la  normativa  vigente  al
momento  dell'insorgenza  della  malattia  per  quanto  attiene  alle
modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla  conservazione
del posto ove piu' favorevole.