Art. 10.
                        Campo d'applicazione
   1.  L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono
essere:
      a) posti in vendita al consumatore;
      b)  impiegati  nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle
condizioni ivi previste.
   2.  Gli  edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere
impiegati  esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari
elencati nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.
   3.  Gli  edulcoranti  non  possono  essere  impiegati nei prodotti
alimentari  destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente
al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da
disposizioni specifiche.
   4.  Le  dosi  massime  d'impiego  indicate  nell'allegato  VIII si
riferiscono  ai  prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati
secondo le istruzioni per l'uso.