Art. 9.
                             Definizione
   1.  Gli  edulcoranti  sono  sostanze  utilizzate  per conferire un
sapore  dolce  ai  prodotti  alimentari  o  per la loro edulcorazione
estemporanea.
   2.  Ai  fini  delle  disposizioni  contenute  nel presente capo si
intende per:
      a)  "senza zuccheri aggiunti" senza aggiunta di monosaccaridi o
di  disaccaridi  nonche'  di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato
per il suo potere edulcorante;
      b)  "a  ridotto  contenuto  calorico":  con  contenuto calorico
ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o analogo.
   3.  Le  disposizioni  del  presente capo non riguardano i prodotti
alimentari che hanno proprieta' dolcificanti.