Art. 10.
Disinfezioni
1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi di cui all'art. 7
e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli
altri locali di stabulazione, nonche' tutti i contenitori, le
attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere
puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato 3
al presente regolamento; il veterinario rilascia il relativo
certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno
precedentemente pascolato tali animali non puo' aver luogo prima di
sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.
2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature
devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo
ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto,
nonche' di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali
animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di
carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate
dopo l'uso.
3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente
regolamento sono effettuate sotto controllo della unita' sanitaria
locale competente per territorio utilizzando, ove presenti, le
stazioni mobili di disinfezione.