Art. 10. 
                            Disinfezioni 
  1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi di cui all'art.  7
e comunque prima di ricostituire  l'allevamento,  i  ricoveri  e  gli
altri  locali  di  stabulazione,  nonche'  tutti  i  contenitori,  le
attrezzature e gli utensili usati  per  gli  animali,  devono  essere
puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato  3
al  presente  regolamento;  il  veterinario  rilascia   il   relativo
certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno
precedentemente pascolato tali animali non puo' aver luogo  prima  di
sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi. 
  2. Tutti i mezzi di trasporto,  i  contenitori  e  le  attrezzature
devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale,  dopo
ogni trasporto di animali  provenienti  da  un  allevamento  infetto,
nonche' di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali
animali e che comunque siano stati a contatto con essi.  Le  aree  di
carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate
dopo l'uso. 
  3.  Le  disinfezioni  previste  per   l'attuazione   del   presente
regolamento sono effettuate sotto controllo  della  unita'  sanitaria
locale  competente  per  territorio  utilizzando,  ove  presenti,  le
stazioni mobili di disinfezione.