Art. 11.
Controlli
1. Negli allevamenti riconosciuti infetti, i controlli su tutti i
bovini e bufalini di eta' superiore a sei settimane riprendono dopo
almeno sei settimane dall'eliminazione o l'allontanamento dei capi
infetti e relative disinfezioni. Il ripopolamento e' consentito dopo
che tali animali abbiano reagito negativamente a due controlli
tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. Le misure di cui
all'art. 9 del presente regolamento rimangono in vigore fino a che la
seconda prova non abbia dato esito negativo.