Art. 6. 
                          Animali sospetti 
  1. Un bovino o un bufalino e'  considerato  sospetto  di  infezione
tubercolare quando: 
    a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti; 
    b) le prove  diagnostiche  effettuate  secondo  l'allegato  1  al
presente regolamento ed interpretate dal veterinario  ufficiale  sono
da considerarsi dubbie. 
  2. I casi di sospetto di tubercolosi  nei  bovini  e  nei  bufalini
devono essere ufficialmente segnalati alla  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
  3. Nei confronti degli animali di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo devono essere immediatamente applicate opportune  misure  di
isolamento al fine di evitare  ogni  possibile  contagio  nell'attesa
della diagnosi definitiva. 
  4. Nessun bovino o bufalino puo' entrare o uscire da un allevamento
in cui  vi  siano  animali  sospetti  d'infezione  tubercolare  salvo
autorizzazione  per  l'uscita  di  animali  destinati   all'immediata
macellazione, da rilasciarsi ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,  e  successive  modifiche,
nell'attesa della diagnosi definitiva.