Art. 6.
Animali sospetti
1. Un bovino o un bufalino e' considerato sospetto di infezione
tubercolare quando:
a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti;
b) le prove diagnostiche effettuate secondo l'allegato 1 al
presente regolamento ed interpretate dal veterinario ufficiale sono
da considerarsi dubbie.
2. I casi di sospetto di tubercolosi nei bovini e nei bufalini
devono essere ufficialmente segnalati alla unita' sanitaria locale
competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
3. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente
articolo devono essere immediatamente applicate opportune misure di
isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa
della diagnosi definitiva.
4. Nessun bovino o bufalino puo' entrare o uscire da un allevamento
in cui vi siano animali sospetti d'infezione tubercolare salvo
autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata
macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche,
nell'attesa della diagnosi definitiva.