Art. 7.
Animali ed allevamenti infetti
1. Un bovino o un bufalino e' considerato infetto da tubercolosi
quando:
a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;
b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche
ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione
e' evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di
laboratorio (allegato 2).
2. Un allevamento e' considerato infetto da tubercolosi qualora uno
o piu' capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici
in vita di cui al comma 1 o effettuati post-mortem.
3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei bufalini devono essere
ufficialmente segnalati alla unita' sanitaria locale competente per
territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
4. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende
ubicate nel territorio di competenza di altra unita' sanitaria
locale, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale che
tramite i veterinari dipendenti ha operato la diagnosi notifica
l'episodio infettivo alla unita' sanitaria locale di provenienza e
alla regione. Se gli animali provengono dall'estero l'unita'
sanitaria locale inoltra immediato avviso all'Assessorato regionale
alla sanita' e al Ministero della sanita' - Direzione generale dei
servizi veterinari.
5. I medici veterinari delle unita' sanitarie locali addetti
all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni
riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite
l'apposito modello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini o
bufalini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato
contro la tubercolosi bovina, per i quali e' prevista la compilazione
del modello 9/33.
6. Al piu' presto, e comunque entro otto giorni dalla avvenuta
macellazione, il modello 10/33, debitamente compilato in ogni sua
parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale dove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai
servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale e della regione ove
ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto. Nel caso in
cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza
della medesima unita' sanitaria locale dove e' avvenuta la
macellazione, il modello 10/33 deve comunque essere inviato alla
regione competente. L'unita' sanitaria locale competente provvede a
svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove
diagnostiche, previste dall'allegato 1 al presente regolamento,
nell'allevamento di provenienza trasmettendo al servizio veterinario
regionale una sintetica relazione sull'attivita' svolta e sui
provvedimenti adottati.