Art. 7. 
                   Animali ed allevamenti infetti 
  1. Un bovino o un bufalino e' considerato  infetto  da  tubercolosi
quando: 
    a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali; 
    b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche
ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta  o  l'infezione
e'  evidenziata  dall'esito  positivo   di   adeguate   ricerche   di
laboratorio (allegato 2). 
  2. Un allevamento e' considerato infetto da tubercolosi qualora uno
o piu' capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri  diagnostici
in vita di cui al comma 1 o effettuati post-mortem. 
  3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei  bufalini  devono  essere
ufficialmente segnalati alla unita' sanitaria locale  competente  per
territorio ai sensi dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
  4. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano  da  aziende
ubicate nel  territorio  di  competenza  di  altra  unita'  sanitaria
locale, il servizio veterinario della  unita'  sanitaria  locale  che
tramite i veterinari  dipendenti  ha  operato  la  diagnosi  notifica
l'episodio infettivo alla unita' sanitaria locale  di  provenienza  e
alla  regione.  Se  gli  animali  provengono   dall'estero   l'unita'
sanitaria locale inoltra immediato avviso  all'Assessorato  regionale
alla sanita' e al Ministero della sanita' -  Direzione  generale  dei
servizi veterinari. 
  5. I  medici  veterinari  delle  unita'  sanitarie  locali  addetti
all'ispezione  delle  carni  devono  segnalare  tempestivamente  ogni
riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da  macello,  tramite
l'apposito modello (mod. 10/33),  fatta  eccezione  per  i  bovini  o
bufalini abbattuti in applicazione del piano di profilassi  di  Stato
contro la tubercolosi bovina, per i quali e' prevista la compilazione
del modello 9/33. 
  6. Al piu' presto, e comunque  entro  otto  giorni  dalla  avvenuta
macellazione, il modello 10/33, debitamente  compilato  in  ogni  sua
parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale dove ha sede il macello, deve  essere  trasmesso  ai
servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale e della  regione  ove
ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.  Nel  caso  in
cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza
della  medesima  unita'  sanitaria  locale  dove   e'   avvenuta   la
macellazione, il modello 10/33  deve  comunque  essere  inviato  alla
regione competente. L'unita' sanitaria locale competente  provvede  a
svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove
diagnostiche,  previste  dall'allegato  1  al  presente  regolamento,
nell'allevamento di provenienza trasmettendo al servizio  veterinario
regionale  una  sintetica  relazione  sull'attivita'  svolta  e   sui
provvedimenti adottati.