Art. 8.
Provvedimenti per gli animali infetti
1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito
isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al piu' presto e
comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al
proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando
l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta,
l'unita' sanitaria locale competente per territorio, previo parere
favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero
della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, puo'
autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non
si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica.
Nell'eventualita' che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli
animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di
abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario
competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento
per i capi rimasti.
2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati
immediatamente, all'atto dell'accertamento diagnostico a cura del
veterinario ufficiale, in corrispondenza della parte mediana del
margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con
asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del
padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il
lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del
padiglione medesimo, adottando opportune misure per limitare al
massimo dolore e sofferenza agli animali.
3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto
vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il
focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su
autorizzazione del servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla
macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi
legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la
macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza
degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente
informati.
4. Qualora venga diagnosticata la tubercolosi in bovini che abbiano
avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al
pascolo, o all'alpeggio, l'autorita' sanitaria competente dispone che
tali allevamenti siano considerati tutti sospetti di infezione e
siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui
all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'art. 7 del
presente regolamento e le relative disinfezioni:
a) vengono effettuate nell'allevamento infetto le prove
ufficiali, previste dall'allegato 1 al presente regolamento per
confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;
b) il ripopolamento di tale allevamento puo' avvenire soltanto
dopo che i soggetti, di eta' superiore a sei settimane, abbiano
fornito risultato negativo ad almeno due prove ufficiali, la prima
delle quali eseguita ad almeno quarantadue giorni dalla eliminazione
dell'ultimo capo infetto, come indicato all'art. 11 del presente
regolamento.