Art. 9.
Provvedimenti
1. Negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del presente
regolamento si adottano le seguenti disposizioni:
a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario
ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e
gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti;
b) segnalazione al servizio di igiene pubblica dell'unita'
sanitaria locale territorialmente competente della presenza
dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire
il contagio all'uomo;
c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali
esistenti nell'allevamento;
d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal
resto dell'effettivo dell'allevamento;
e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al
punto 1 del precedente art. 8;
f) accurata pulizia e disinfezione ai sensi dell'art. 10 del
presente regolamento;
g) divieto di monta;
h) la mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere
effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti
sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle
attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalita'
previste dall'art. 10 del presente regolamento;
i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto,
salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata
macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
l) i vitelli o annutoli nati da madri infette devono essere
allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune
prove diagnostiche previste dall'allegato 1 al presente regolamento
al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
m) impiego del latte delle bovine infette prima
dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per
l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento
nell'ambito dello stesso allevamento;
n) rimozione dall'allevamento del latte di animali sani
appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati,
identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente
per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a
base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento
termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorita' competenti.
Tuttavia detto latte puo' essere risanato direttamente nell'azienda
di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di
specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato
dall'autorita' sanitaria locale e sotto il costante controllo del
servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per
territorio;
o) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri
locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo
inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve
essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno
cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad
adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i
liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione
utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti
contemporaneamente al letame.