Art. 9. 
                            Provvedimenti 
  1. Negli allevamenti  dichiarati  infetti  ai  sensi  del  presente
regolamento si adottano le seguenti disposizioni: 
    a) accurata indagine  epidemiologica  da  parte  del  veterinario
ufficiale  in  collaborazione  con  gli  osservatori   epidemiologici
regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e
gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti; 
    b)  segnalazione  al  servizio  di  igiene  pubblica  dell'unita'
sanitaria   locale   territorialmente   competente   della   presenza
dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per  impedire
il contagio all'uomo; 
    c) censimento  per  specie  e  categoria  di  tutti  gli  animali
esistenti nell'allevamento; 
    d) isolamento e sequestro degli animali infetti  e  sospetti  dal
resto dell'effettivo dell'allevamento; 
    e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al
punto 1 del precedente art. 8; 
    f) accurata pulizia e disinfezione  ai  sensi  dell'art.  10  del
presente regolamento; 
    g) divieto di monta; 
    h) la mungitura degli animali  sospetti  o  infetti  deve  essere
effettuata separatamente e comunque dopo la  mungitura  dei  soggetti
sani, seguita da accurato  lavaggio,  pulizia  e  disinfezione  delle
attrezzature e dei locali adibiti alla  mungitura  con  le  modalita'
previste dall'art. 10 del presente regolamento; 
    i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto,
salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati  all'immediata
macellazione, da rilasciarsi ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; 
    l) i vitelli o annutoli  nati  da  madri  infette  devono  essere
allevati in condizioni di  isolamento  e  sottoposti  alle  opportune
prove diagnostiche previste dall'allegato 1 al  presente  regolamento
al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia; 
    m)   impiego   del   latte    delle    bovine    infette    prima
dell'abbattimento,  qualora  non  venga  distrutto,  unicamente   per
l'alimentazione   animale,   previo   trattamento   di    risanamento
nell'ambito dello stesso allevamento; 
    n)  rimozione  dall'allevamento  del  latte   di   animali   sani
appartenenti  ad  allevamenti  infetti   in   contenitori   separati,
identificati con appositi contrassegni  e  utilizzato  esclusivamente
per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di  prodotti  a
base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo  trattamento
termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorita' competenti. 
Tuttavia detto latte puo' essere risanato  direttamente  nell'azienda
di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in  possesso  di
specifico  impianto  per  il  risanamento   del   latte   autorizzato
dall'autorita' sanitaria locale e sotto  il  costante  controllo  del
servizio veterinario della unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio; 
    o) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri  o  da  altri
locali  di   stabulazione   utilizzati   dagli   animali   in   luogo
inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto  deve
essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno
cinque mesi prima dell'uso. Parimenti  devono  essere  sottoposti  ad
adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento,  i
liquami provenienti dai ricoveri o da altri  locali  di  stabulazione
utilizzati   dagli   animali,   qualora    non    vengano    raccolti
contemporaneamente al letame.