Art. 11. Registro delle imprese 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme cosi' riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.