Art. 11.
                       Registro delle imprese

  1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  recante disposizioni attuative per l'istituzione del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo  1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968,
n.  410,  e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti  dall'articolo  7,  comma  2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello  stesso  regolamento,  sono  riscossi  con l'applicazione delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi da
sportelli  non  presidiati  o  mediante  sistemi  di certificazione a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nelle
medesime  forme  dei  diritti  di segreteria; le somme cosi' riscosse
sono  versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.