Art. 13.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 giugno 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                    CIAMPI, Ministro del tesoro e del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica
                                        VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK