Art. 3.
             Accertamento con adesione del contribuente
                    per il periodo d'imposta 1994

  1.  I  soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa, di cui
all'articolo  53,  comma  1,  ad  esclusione di quelli indicati nella
lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi  derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi,  sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e  professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  15  alla  Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio   1996,   tenendo  conto  degli  elementi,  desumibili  dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente  riclassificati  per  l'applicazione dei parametri. La
disposizione  si  applica a condizione che i predetti ricavi siano di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze   diverse   da   quelle   derivanti  da  immobilizzazioni
finanziarie  e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto
anche  per  l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. La definizione non e' ammessa:
    a)  se,  alla  data  del  15  novembre 1996, ricorrono le ipotesi
indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
  3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta
all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero
entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su
supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i
modelli  approvati  con  decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  30  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  116  del  20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che
esercitano  attivita'  di  impresa  o  arti  e  professioni  in forma
associata  possono  essere  allegate  le  istanze  di ciascun socio o
associato.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  la trattazione delle istanze puo' essere
attribuita  anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
tenendo  conto  sia  della  qualita'  dei  soggetti  sia  della  loro
ripartizione sul territorio.
  4.  L'ufficio,  valutata  l'istanza, la rigetta, se riscontra cause
ostative  per  legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per
redigere  in  contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura
stabilita nel regolamento di attuazione dell'articolo 2-bis, comma 6,
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1994, n. 656, concernente
disposizioni   per  l'accertamento  con  adesione  del  contribuente,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori
somme dovute.
  5.  Se  entro  il  30  novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il
rigetto  dell'istanza  o  l'invito  al contribuente a presentarsi per
redigere   l'atto   di   adesione,   il   contribuente   si   intende
definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con
il  versamento,  entro  il  15  dicembre  1996,  delle maggiori somme
dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme  sull'autoliquidazione
mediante  delega  ad  un'azienda  di  credito o tramite il competente
concessionario  della  riscossione.  Con  decreto  del Ministro delle
finanze,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le
modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento.
  6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per
le  persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le
somme   eccedenti  possono  essere  versate  in  due  rate,  di  pari
ammontare,  rispettivamente  entro  il  quarto e il decimo mese dalla
data  dell'atto  di  adesione  di  cui  al  comma 4, maggiorate degli
interessi  legali  computati  a decorrere dal primo giorno successivo
alla  scadenza  del termine stabilito per il versamento, ovvero entro
il  31  marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al
comma  5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16  dicembre  1996.  L'omesso  versamento  nei  termini non determina
l'inefficacia  della  definizione  e  per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
  7.   La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'
integrabile  o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di
autotutela   dell'amministrazione   finanziaria   ove  sussistano  le
condizioni  ostative  indicate  al  comma  2,  nonche' in presenza di
inesatte  dichiarazioni  circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non  rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per  il  servizio  sanitario  nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale  per  l'esercizio  di imprese e di arti e professioni. Sulle
maggiori  imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione  sono  ridotte  ad  un  ottavo  del minimo, le sanzioni
inerenti   ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con  irregolarita'  od  omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili  nella  misura  di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita  ai  sensi  del  presente  articolo  si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3  del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1994, n. 656, e successive
modificazioni  e  integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
del   presente   articolo   si   rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni  dell'articolo  4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il
maggiore   imponibile   definito   rileva   ai  fini  dei  contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1   del   decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  ottobre  1995,  n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del  procedimento  di  cui  al presente articolo non si applicano gli
articoli  8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6   ottobre   1978,  n.  627,  e  successive  modificazioni,  12  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-
ter,  comma  1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta
definizione  dell'accertamento  con adesione inibisce la possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
  8.  Ai  contribuenti  che  abbiano  dichiarato ricavi o compensi di
importo  non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione dei
parametri  indicati  al  comma  1  non  si  applicano le disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 7.