Art. 6.
                    Aumento dell'imposta di bollo

  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi  modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla tariffa,
allegato  A,  annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21 agosto 1992, e successive
modificazioni,  e'  elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo  restando  che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti
relativi  alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.