Art. 7.
         Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

  1.  L'aliquota  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  stabilita in L.
1.166.000  dall'articolo  3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota
dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da L. 87.000
a L. 96.000 per ettolitro.
  2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice
NC  2710  00  51  e  2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da L.
415.990 a L. 625.620 per mille litri.
  3.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1996.