Art. 7. Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante 1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro. 2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.