Art. 8. Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.