Art. 8.
             Modifica alle norme in materia di controllo
                 dell'attivita' urbanistico-edilizia
  1.  Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche
ed integrazioni recate dal presente articolo.
  2.  All'articolo  4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni
dall'ordine   di   sospensione  dei  lavori"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "sessanta  giorni  dall'ordine  di sospensione dei lavori.
Decorso  tale  termine,  qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi  di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde
efficacia.".
  3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, e' inserito il seguente:
  "In  caso  di  opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili
delle opere abusive.".
  4.  All'articolo  9, comma terzo, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non
consenta  il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni
di  cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il
pagamento  di una indennita' determinata con i criteri e le modalita'
previsti dalle citate leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939,
n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico.".
  5.  All'articolo  15, comma primo, dopo la parola: "varianti", sono
inserite le seguenti: "non essenziali".
  6. All'articolo 18, comma quinto, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Fanno eccezione le corti urbane, purche' di pertinenza del
fabbricato originario.".
  7. All'articolo 18 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli  atti  di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali
non  sono  stati  allegati i certificati di destinazione urbanistica,
possono  essere  confermati anche da una sola delle parti, o dai loro
aventi   causa,   mediante   atto  redatto  nella  stessa  forma  del
precedente,   al   quale   sia  allegato  un  certificato  contenente
prescrizioni  urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in
cui e' stato stipulato l'atto da confermare.".
  8.  All'articolo  22,  comma  primo,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti  parole:  "nonche'  i  ricorsi  giurisdizionali,  di  cui al
secondo comma.".
  9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, e' inserito il seguente:
  "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i
comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi
aerofotogrammetrici da loro eseguiti.
I  suddetti  rilievi  sono eseguiti in conformita' ai criteri ed alle
specifiche  previste  dall'articolo  9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133.".
  10. All'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Alle  aree  di  pertinenza  dell'immobile  sanato  si  applica  la
medesima  disciplina  sulla  sanatoria  del bene principale. I comuni
possono  consentire l'adeguamento delle unita' abitative alle altezze
minime  ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera b), e terzo
comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' non vi sia aumento
di altezza del colmo del tetto.".
  11.  All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39, comma
7,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e
secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Fatte  salve  le
fattispecie  previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione
o  dell'autorizzazione  in  sanatoria  per  opere  eseguite  su  aree
sottoposte  a  vincolo  e'  subordinato  al  parere  favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere  non  venga  formulato  dalle  suddette  amministrazioni entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della richiesta di
parere, esso si intende reso in senso favorevole.".
  12.  All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39, comma
7,  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
  "Il  rilascio  della  concessione edilizia o dell'autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e  regionali,  e  dagli  strumenti urbanistici, a tutela di interessi
idrogeologici  e  delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato  al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela  del  vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro
centottanta  giorni  dalla  domanda  il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".
  13.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9, terzo comma,
ultimo  periodo,  della  legge  28  febbraio  1985, n. 47, il comma 2
dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.
  14.  Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27  giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1985,  n.  431,  sono adottati con decreto del Ministro per i
beni  culturali  e  ambientali,  sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati.
I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.