Art. 20 Gestione di portafogli di investimento 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto deve essere redatto in forma scritta; b) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; c) l'impresa di investimento e la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito; d) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa d'investimento o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; f) l'impresa di investimento e la banca non possono delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, salvo autorizzazione scritta del cliente. 2. L'efficacia dei contratti di gestione conclusi fuori sede ai sensi dell'articolo 22 ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 24 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il cliente puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario, all'impresa di investimento o alla banca. 3. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
Nota all'articolo 20: - Il testo dell'articolo 1727 del codice civile e' il seguente: 1727. Rinunzia del mandatario. - Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.