Art. 13. Norme generali per gli edifici 1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalita' dei tipi edilizi. 2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilita' degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilita' si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. 4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilita' in relazione alla particolarita' del tipo. 5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata. 7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice. - Per il testo dell'art. 3.3. del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.