Art. 15.
                 Unita' ambientali e loro componenti
 
 1. Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi  fissi,  terminali  degli  impianti,  servizi
igienici,  cucine,  balconi  e terrazze, percorsi orizzontali, scale,
rampe, ascensori, servoscala e piattaforme  elevatrici,  autorimesse,
valgono  le  norme  stabilite  ai  punti  4.1  e  8.1 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
 
          Nota all'art. 15:
            -  Per  il  testo  dei  punti  4.1  e  8.1  del   decreto
          ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.