Art. 18. Raccordi con la normativa antincendio 1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 18: - Per il testo del punto 4.6 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.