Art. 14
    (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari)
   1.   Il   Ministero   rende   noti   agli   interessati,  mediante
pubblicazione  nel  BUIG,  le  condizioni  ed  i  requisiti  relativi
all'esercizio  ed  alla  cessazione  delle  attivita' di prospezione,
ricerca,  coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legis-
lative,  regolamentari  e  amministrative, ai quali e' subordinato il
conferimento  del  titolo;  il  Ministero  infine  informa le regioni
interessate  delle  istanze  e  dei  procedimenti  in  corso mediante
trasmissione del BUIG.
   2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto  del  Ministro  sono  aggiornati  il  disciplinare-tipo per i
permessi  di  prospezione  e  di  ricerca  e  per  le  concessioni di
coltivazione  e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio
di idrocarburi in giacimento.
   3.  I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi
alla   Commissione   europea  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
   4.  Fino  alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma
2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti,
in quanto compatibili.
   5.   Le   condizioni   e   i   requisiti,   nonche'  gli  obblighi
particolareggiati  stabiliti  nei  decreti di conferimento o proroga,
relativi  all'esercizio  delle  attivita', devono essere giustificati
esclusivamente  dalla  necessita' di assicurare il corretto esercizio
delle  attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi
di  sicurezza  nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica,
di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di
tutela  dei  giacimenti  e  di  gestione pianificata delle risorse di
idrocarburi,  di  protezione  dell'ambiente,  di  tutela  delle  aree
protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita',
di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici
e   storici,  e  di  sicurezza  dei  trasporti;  l'imposizione  delle
condizioni,  dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non
discriminatorio  tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione
degli enti stessi.
   6.  Il  conferimento  o  l'esercizio  di  un  titolo minerario per
prospezione,  ricerca,  coltivazione  e stoccaggio di idrocarburi non
puo'  essere  in  nessun  caso  subordinato alla partecipazione dello
Stato  o  di  altra  Amministrazione regionale, provinciale o locale,
direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o
designata.
   7.  Il  controllo  sugli  enti  nell'ambito dei titoli minerari e'
limitato  a  quanto  necessario  per  l'osservanza  delle condizioni,
requisiti, obblighi di cui al comma 5.
   8.  Nessun ente puo' essere obbligato a fornire informazioni sulle
fonti  di  approvvigionamento  esistenti  o  previste.  tranne che su
richiesta  delle  autorita' competenti ed esclusivamente per i motivi
di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.