Art. 15 (Difficolta' di accesso degli enti nei Paesi terzi) 1. Nel caso un ente incontri difficolta' di ordine generale di accesso alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o al loro esercizio in Stati non facenti parte dell'Unione europea, ne informa il Ministero. 2. Il Ministero, d'intesa can il Ministero degli affari esteri, ne informa la Commissione europea, garantendo comunque la riservatezza commerciale degli enti interessati. 3. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' altresi' richiedere alla Commissione europea di proporre al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare uno o piu' Stati membri a negare il rilascio di titoli minerari ad enti effettivamente controllati dallo Stato di cui al comma 1 o da persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti. 4. Nel caso che il Consiglio dell'Unione europea, su richiesta della Commissione, dello Stato Italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzi tale procedura, il Ministero provvede a negare il rilascio di titoli minerari per la prospezione, ricerca o coltivazione o di loro proroghe ad enti di cui al comma 3.