Art. 15
         (Difficolta' di accesso degli enti nei Paesi terzi)
   1.  Nel  caso  un  ente incontri difficolta' di ordine generale di
accesso  alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca e coltivazione di
idrocarburi   o   al  loro  esercizio  in  Stati  non  facenti  parte
dell'Unione europea, ne informa il Ministero.
   2. Il Ministero, d'intesa can il Ministero degli affari esteri, ne
informa  la  Commissione europea, garantendo comunque la riservatezza
commerciale degli enti interessati.
   3.  Il  Ministero,  d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
puo'  altresi'  richiedere  alla  Commissione  europea di proporre al
Consiglio  dell'Unione europea di autorizzare uno o piu' Stati membri
a  negare  il  rilascio  di  titoli  minerari  ad enti effettivamente
controllati  dallo  Stato  di  cui  al comma 1 o da persone fisiche o
giuridiche ad esso appartenenti.
   4.  Nel  caso  che  il Consiglio dell'Unione europea, su richiesta
della  Commissione,  dello  Stato  Italiano  o  di altro Stato membro
dell'Unione  europea, autorizzi tale procedura, il Ministero provvede
a negare il rilascio di titoli minerari per la prospezione, ricerca o
coltivazione o di loro proroghe ad enti di cui al comma 3.