Art. 18 
           (Armonizzazione delle disposizioni sui canoni) 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i  permessi
di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di
stoccaggio  nella  terraferma,  nel   mare   territoriale   e   nella
piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati: 
   a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato; 
   b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato; 
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro 
      quadrato; 
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per 
      chilometro quadrato; 
   e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro 
      quadrato; 
   f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per 
      chilometro quadrato; 
   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione 
      di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato; 
   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di 
      coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato. 
   2. Nel caso di titoli  minerari  ricadenti  nel  territorio  delle
regioni a statuto speciale o delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano i canoni di cui  al  comma  1  sono  dovuti  alla  regione  o
provincia autonoma. 
   3. I canoni di cui al comma 1  sono  aggiornati  con  decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro.