Art. 19
  (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della
                            coltivazione)
   1.  Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il
titolare   di  ciascuna  concessione  di  coltivazione  e'  tenuto  a
corrispondere  annualmente  allo  Stato  il valore di un'aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi
liquidi  e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita' di
idrocarburi  gassosi  e  al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
   2.  L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse, bruciate,
impiegate  nelle  operazioni  di cantiere o nelle operazioni di campo
oppure  reimmesse  in  giacimento.  Nessuna aliquota e' dovuta per le
produzioni  ottenute durante prove di produzione effettuate in regime
di permesso di ricerca.
   3.   Per   ciascuna   concessione   sono   esenti   dal  pagamento
dell'aliquota,  al  netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi
20  milioni  di  Smc  di  gas  e  20000  tonnellate  di olio prodotti
annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000
tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.
   4.  Per  ciascuna  concessione  di  coltivazione il rappresentante
unico  comunica  mensilmente  all'UNMIG  e  alla Sezione competente i
quantitativi  degli  idrocarburi  prodotti  e  di  quelli  avviati al
consumo  per  ciascuno  dei  titolari.  Il  rappresentante  unico  e'
responsabile  della  corretta  misurazione delle quantita' prodotte e
avviate al consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
Sezioni  di  disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro
il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello cui si riferiscono le
aliquote  il  rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni
competenti  i  quantitativi  di  idrocarburi  prodotti  e  avviati al
consumo  nell'anno  precedente  per  ciascuna  concessione  e ciascun
contitolare.   Le   comunicazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta
esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.
   5.   I  valori  unitari  dell'aliquota  per  ogni  concessione  di
coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente,
come  media  ponderale  dei  prezzi  di  vendita  da  esso  fatturati
nell'anno di riferimento.
   6.  Il  valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e' ridotto
per  l'anno  1997  di  30  lire  per  Smc per le produzioni di gas in
terraferma  e  di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e
di  30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma
e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per
tenere  conto  di  qualunque  onere,  compresi  gli oneri relativi al
trattamento  e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il
valore  unitario  e'  ulteriormente  ridotto  dei  costi fatturati di
vettoriamento  fino  al  punto  di  riconsegna,  mentre  nel  caso di
trasporto  mediante  sistema  di  proprieta'  del  concessionario  la
riduzione e' pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla
centrale  di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e
con  un  massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio.
Per  produzioni  di  con  caratteristiche  di  marginalita' economica
causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni
a  specifiche  di  commerciabilita',  ai  concessionari  puo'  essere
riconosciuta  dal  Ministero,  su  documentata  istanza,  sentita  la
Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso
non  superiore  ai  costi  aggiuntivi sostenuti; tale detrazione puo'
essere  altresi' riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio
di olii pesanti.
   7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono de-
terminate,  tenendo  conto  delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione  di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita'
di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero  delle  finanze,  da  emanare  entro  il 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le aliquote, sentita una
Commissione  di  durata  biennale,  nominata con decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato; con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con  il  Ministro  del tesoro sono determinati i compensi per tutti i
componenti,  sia  di  diritto  che  designati; tale Commissione opera
presso il Ministero ed e' composta da:
   - il Direttore generale delle miniere, presidente;
   - il Direttore dell'UNMIG;
   - un dirigente di ciascuna Sezione UNMIG;
   - un dirigente dell'UNMIG;
   - un  dirigente  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento del
     territorio designato dal Ministro delle finanze;
   - un esperto in materia di economia delle fonti energetiche;
   - un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
   8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei
versamenti   di   cui  al  comma  9,  per  tutte  le  concessioni  di
coltivazione  di  cui e' stato titolare unico, rappresentante unico o
contitolare  nell'anno  precedente,  effettua  il  calcolo del valore
delle   aliquote   dovute,  sulla  base  delle  quote  di  produzione
spettanti,  del  valore  calcolato in base al comma 5 e tenendo conto
delle  riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma
7.  Egli  redige  altresi'  un prospetto complessivo del valore delle
aliquote  dovute  e  delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e
comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.
   9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro
il  30  giugno  dell'anno  successivo  a quello cui si riferiscono le
aliquote,  effettua  i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato,
alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.
   10.  I  versamenti  dovuti  allo  Stato  sono effettuati, in forma
cumulativa  per  tutte le concessioni delle quali e' titolare, presso
la  Tesoreria  centrale dello Stato. Analogo versamento e' effettuato
in  forma  cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto
ordinario,  presso  l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di
entrata  che  ogni  regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
vigore  del  presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG,
per  la  pubblicazione  nel  BUIG.  I  versamenti  dovuti  ai  comuni
affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.
   11.  Ciascun  titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette
al  Ministero  delle  finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del
prospetto  di  cui  al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei
versamenti  effettuati.  L'UNMIG comunica alle regioni interessate il
valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
   12.  Resta  ferma  la  facolta'  del  Ministero  delle  finanze  e
dell'UNMIG,   sulla   base  del  prospetto  presentato,  di  disporre
accertamenti   tramite   i   propri  uffici  periferici,  sentita  la
Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.
   13.  Ove  per una concessione di coltivazione risultino produzioni
spettanti  o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il
titolare,  oltre  al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme
restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una
sanzione  amministrativa  pari  al  40%  della  differenza  in valore
risultante,  comunque  non  inferiore  a  lire  trentamilioni  e  non
superiore a lire centoottantamilioni.
   14.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  le  spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute
allo  Stato  effettuati  dall'UNMIG  e  dalle  sue  Sezioni,  per  il
funzionamento  della  Commissione  di  cui  al  comma  7, nonche' per
l'acquisto   e   la   manutenzione   di   strumenti  informatici  per
l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo
delle  aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in
lire  350  milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito
capitolo  dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato;  a tal fine, con decreto del Ministro
del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo
e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni,
e' riassegnata al predetto stato di previsione.
   15.  Il  Ministero  trasmette  annualmente  alle regioni a statuto
ordinario  interessate  una relazione previsionale sull'entita' delle
entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli
articoli 20 e 22.